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In Italia al giorno d'oggi non esiste una norma di riferimento univoca in materia di incendi e sicurezza. Tra DPR, DM, circolari e D.Lgs, il quadro è piuttosto articolato e in continuo aggiornamento. Un primo insieme di norme venne pubblicato ormai quarant'anni fa con il DM 16 febbraio 1982, abrogato insieme al DPR 26.5.1959 n° 689 e sostituito dal DPR 1 agosto 2011 n° 151. Con quest'ultimo DPR, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, il panorama normativo è stato semplificato, chiamando in causa strumenti importantissimi come la SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) e lo sportello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Altra evoluzione storica è avvenuta nell'anno 2015 con l'approvazione del cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015), recante le norme tecniche di prevenzione ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Attività, Soggetti, Gestione della sicurezza antincendio, Resistenza al fuoco, Aree a rischio specifico, Sostanze e miscele pericolose, Alimentazioni elettriche, Ingegneria della sicurezza antincendio, Tolleranze… sono solo alcuni dei temi trattati nelle oltre 200 pagine del Codice di Prevenzione Incendi. L'ultimo passo avanti è avvenuto pochi mesi fa: in data 21 febbraio 2019 il Comitato Scientifico per la Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del Fuoco) ha approvato la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione del DM 3 agosto 2015. L'approccio alle verifiche di idoneità è ora più flessibile e delega al professionista la libertà di valutare i rischi concreti per le attività soggette a prevenzione incendi.
La normativa antincendio è gestita anche a livello europeo. Come? Ad esempio, definendo una norma comune estremamente esigente per tutti gli impianti antincendio nei paesi dell'Unione: ovvero la norma EN 54. La Commissione ha adottato una normativa antincendio comune a tutti i dispositivi deputati a prevenire gli incendi utilizzati nei paesi dell'Unione.
La SCIA, ovvero il documento necessario per iniziare un'attività, prevede tre differenti classificazioni di rischio secondo il principio della proporzionalità. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi devono per forza ricadere all'interno di una di queste categorie, definite in base al settore in cui opera l’impresa, alle sue dimensioni, ai materiali di uso quotidiano e speciali e così via. Le tre categorie corrispondono ad altrettanti profili di rischio basso, medio ed elevato:
Categoria A: le attività a basso rischio ovvero quelle contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. È sufficiente presentare una SCIA commerciale a cui va allegato il progetto e l’asseverazione, con la firma di un tecnico abilitato, attestante la conformità alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Categoria B: attività a rischio incendio medio, caratterizzate da media complessità e sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica. In questo caso è necessario chiedere il parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco presentando il progetto. Al recepimento del parere positivo si può presentare la SCIA antincendio con le modalità già descritte e dare inizio all’attività.
Categoria C: attività ad elevato rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale. Come per la categoria B deve essere richiesto il parere preventivo di conformità del progetto alle norme antincendio. L'iter della SCIA antincendio è lo stesso delle categorie A e B con la differenza che, dopo aver conseguito la ricevuta di presentazione della domanda, il controllo sarà sistematico e non a campione.
Se è vero che alcune attività non sono soggette a prevenzione incendi (ad esempio chiese, edifici civili e monumenti), è altrettanto vero che per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi può essere obbligatoria la nomina di uno o più Addetti Antincendio. Questa figura, inserita nel contesto della squadra per la Gestione delle Emergenze, è stata definita nel Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, anche noto come Decreto legislativo 08/81 (o Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Il responsabile o il datore di lavoro, dove previsto, deve affidare a un lavoratore le mansioni di lotta antincendio, a loro volta commisurate con quanto segnalato nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e nell'eventuale Piano di Emergenza. L'Addetto alla Prevenzione Incendi, abilitato previa frequentazione di apposito corso di formazione e successivi aggiornamenti, è tenuto a verificare lo stato e le condizioni delle attrezzature antincendio presenti nel luogo di lavoro (ad esempio estintori, idranti, ecc, senza considerare ovviamente impianti termici e macchinari). Qualora ci fosse un'emergenza, lo stesso Addetto alla Prevenzione Incendi dovrà entrare in azione e provvedere alle attività di soccorso. Tra le altre la chiamata al centralino dei Vigili del Fuoco, l'attivazione del dispositivo acustico di allarme (se non automatico), la gestione della procedura di evacuazione, l'eventuale interruzione della corrente elettrica… fino alla segnalazione della fine dell'emergenza quando il pericolo è cessato. Verificare di anno in anno il buono stato dell'impianto antincendio, dei macchinari e dei dispositivi di sicurezza è sicuramente tra le pratiche da ricordare, non solo per rispettare gli adempimenti di legge ma anche per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità della struttura. Un consiglio? Scegliere una società di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro capace di fornire assistenza personalizzata in ambito di normative antincendio e relativi obblighi. Dalla formazione del personale alla presentazione del DVR, una società specializzata può garantire un supporto adeguato e lasciare all'imprenditore il compito di gestire il proprio business senza pensieri.